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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2907
Attività giurisdizionale

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria (117 c.p.c.) su domanda di parte (99, ...

Note:
(1)

Si vedano: annullamento e sospensione di delibere assembleari (art. 23); nomina di curatore allo scomparso (art. 48); istanza per immissione nel possesso temporaneo di beni dell'assente (art. 50); istanza per dichiarazione di morte presunta (artt. 58, 62); dichiarazione di esistenza o accertamento della morte dell'assente (art. 67); sospensione della celebrazione del matrimonio dell'interdetto per infermità di mente (art. 85); opposizione al matrimonio (art. 102); impugnazione di nullità del matrimonio (artt. 117, 119, 125); richiesta di autorizzazione per l'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale da parte del riconosciuto minore o interdetto (art. 264); nomina di un curatore speciale per conflitto tra figlio e genitore (art. 321); istanza di interdizione o di inabilitazione (artt. 417, 418); revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione ( art. 429); annullamento di atti inosservanti della minima unità colturale (art. 848); annullamento del contratto di lavoro (art. 2098); denunzia al tribunale di gravi irregolarità nelle società (art. 2409); revoca dei liquidatori di società per azioni (art. 2450).

(2)

Comma da ritenersi abrogato poiché le associazioni professionali obbligatorie, rappresentative per legge, sono state sciolte dal D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

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