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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2947
Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno

(1)

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043) si prescrive in cinque anni dal giorno in...

Note:
(1)

A norma dell'art. 4, comma 43, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui al presente articolo e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

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