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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2945
Effetti e durata dell'interruzione

Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione (2946 ss.).

Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi...

Note:
(1)

Si veda l'art. 1 bis del D.L. 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 1999, n. 134, che si riporta:

«1 bis. 1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione».

(2)

Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 5 gennaio 1994, n. 25, a decorrere dal 18 gennaio 1994.

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