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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2941
Sospensione per rapporti tra le parti

La prescrizione rimane sospesa (10736, 13102, ...

Note:
(1)

Le parole «patria potestà» sono state sostituite dalle parole: «potestà di cui all'art. 316» dall'art. 210 della L. 19 maggio 1975, n. 151. La parola: «potestà» è stata poi, da ultimo, sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 92 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 322 del 24 luglio 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 262 dell'11 dicembre 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 322 del 24 luglio 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

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