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Assistenza
Art. 2901 - Condizioni
Art. 2902 - Effetti
Art. 2903 - Prescrizione dell'azione
Art. 2904 - Rinvio
Sezione III - Del sequestro conservativo
Art. 2905 - Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Art. 2906 - Effetti
Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti
Capo I - Disposizioni generali
Art. 2907 - Attività giurisdizionale
Art. 2908 - Effetti costitutivi delle sentenze
Art. 2909 - Cosa giudicata
Capo II - Dell'esecuzione forzata
Sezione I - Dell'espropriazione
1 - Disposizioni generali
Art. 2910 - Oggetto dell'espropriazione
Art. 2911 - Beni gravati da pegno o ipoteca
2 - Degli effetti del pignoramento
Art. 2912 - Estensione del pignoramento
Art. 2913 - Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
Art. 2914 - Alienazioni anteriori al pignoramento
Art. 2915 - Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
Art. 2916 - Ipoteche e privilegi
Art. 2917 - Estinzione del credito pignorato
Art. 2918 - Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
3 - Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione
Art. 2919 - Effetto traslativo della vendita forzata
Art. 2920 - Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Art. 2921 - Evizione
Art. 2922 - Vizi della cosa. Lesione
Art. 2923 - Locazioni
Art. 2924 - Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Art. 2925 - Norme applicabili all'assegnazione forzata
Art. 2926 - Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
Art. 2927 - Evizione della cosa assegnata
Art. 2928 - Assegnazione di crediti
Art. 2929 - Nullità del processo esecutivo
Sezione I bis - Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito 1
Art. 2929 bis - Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito
Sezione II - Dell'esecuzione forzata in forma specifica
Art. 2930 - Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Art. 2931 - Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Art. 2932 - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
Art. 2933 - Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
Titolo V - Della prescrizione e della decadenza
Capo I - Della prescrizione
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 2934 - Estinzione dei diritti
Art. 2935 - Decorrenza della prescrizione
Art. 2936 - Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
Art. 2937 - Rinunzia alla prescrizione
Art. 2938 - Non rilevabilità d'ufficio
Art. 2939 - Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
Art. 2940 - Pagamento del debito prescritto
Sezione II - Della sospensione della prescrizione
Art. 2941 - Sospensione per rapporti tra le parti
Art. 2942 - Sospensione per la condizione del titolare
Sezione III - Dell'interruzione della prescrizione
Art. 2943 - Interruzione da parte del titolare
Art. 2944 - Interruzione per effetto di riconoscimento
Art. 2945 - Effetti e durata dell'interruzione
Sezione IV - Del termine della prescrizione
1 - Della prescrizione ordinaria
Art. 2946 - Prescrizione ordinaria
2 - Delle prescrizioni brevi
Art. 2947 - Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno
Art. 2948 - Prescrizione di cinque anni
Art. 2949 - Prescrizione in materia di società
Art. 2950 - Prescrizione del diritto del mediatore
Art. 2951 - Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Art. 2953 - Effetti del giudizio sulle prescrizioni brevi
3 - Delle prescrizioni presuntive
Art. 2954 - Prescrizione di sei mesi
Art. 2955 - Prescrizione di un anno
Art. 2956 - Prescrizione di tre anni
Art. 2957 - Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Art. 2958 - Corso della prescrizione
Art. 2959 - Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
Art. 2960 - Delazione del giuramento
Art. 2961 - Restituzione di documenti
4 - Del computo dei termini
Art. 2962 - Compimento della prescrizione
Art. 2963 - Computo dei termini di prescrizione
Capo II - Della decadenza
Art. 2964 - Inapplicabilità di regole della prescrizione
Art. 2965 - Decadenze stabilite contrattualmente
Art. 2966 - Cause che impediscono la decadenza
Art. 2967 - Effetto dell'impedimento della decadenza
Art. 2968 - Diritti indisponibili
Art. 2969 - Rilievo d'ufficio