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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2928
Assegnazione di crediti

Se oggetto dell'assegnazione è un credito (553 c.p.c.), il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

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