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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2908
Effetti costitutivi delle sentenze

Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

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