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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2934
Estinzione dei diritti

Ogni diritto si estingue per prescrizione (2962, 2963), quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge...

Note:
(1)

Si vedano: azione di contestazione della filiazione legittima (art. 248); reclamo della filiazione legittima (art. 249); impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (art. 263); azione per dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale (art. 270); petizione di eredità (art. 533); regime del demanio pubblico (art. 823); chiusura del fondo (art. 841); diritto di esigere la regolarizzazione delle luci (art. 902); rivendicazione della proprietà (art. 948); azione di nullità del contratto (art. 1422); riscatto della rendita perpetua (artt. 1865, 1869).

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