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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 299
Cognome dell'adottato

(1) (2)

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 61, L. 4 maggio 1983, n. 184, disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c.; 72, primo comma, del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 135 del 4 luglio 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 38 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 131 del 31 maggio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, c c., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

(6)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 131 del 31 maggio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

(7)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

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