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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 294
Pluralità di adottati o di adottanti

È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi (87 n. 7) (1).

Nessuno può...

Note:
(1)

Comma così sostituito dall'art. 2, L. 5 giugno 1967, n. 431, adozione speciale.

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