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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 206
Azioni concesse ai creditori del marito

(Omissis) (1)(2) .

Note:
(1)

Articoli riguardanti i frutti della dote e la separazione della dote dai beni del marito abrogati dall'art. 77, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Premesso che l'art. 227 della legge citata ha stabilito che le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della novella continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori, la Corte costituzionale con sentenza 19 gennaio 1987, n. 6, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2021 del cod. civ. nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunciata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.

(2)

Articolo abrogato dall'art. 77, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

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