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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 291
Condizioni

(1) (2)

L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 245 del 20 luglio 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.

(3)

La parola: «legittimati» è stata soppressa dall'art. 105, comma 4, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.

(5)

Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni (art. 35 att. e art. 217, L. 19 maggio 1975, n. 159).

(6)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 557 del 19 maggio 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Il contenuto precettivo residuo della disposizione è pressoché nullo: essa è applicabile esclusivamente all'adozione di maggiorenni e pertanto non ha più significato il riferimento all'età minima di 35 anni e il secondo comma è da ritenere implicitamente abrogato.

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