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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 284
Legittimazione per provvedimento del giudice

(1)

La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice (288) ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 125, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2)

A norma dell'art. 35 secondo comma, att., se il figlio da legittimare è minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni.

(3)

L'art. 233, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia, così dispone:

«233. La legittimazione per provvedimento del giudice si applica anche ai figli nati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

«Dalla stessa data non possono essere proseguiti procedimenti per la legittimazione per decreto del Capo dello Stato, ma della presentazione della domanda di legittimazione a norma delle disposizioni anteriori si tiene conto agli effetti del secondo comma dell'articolo 290 del codice civile».

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