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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 274
Ammissibilità dell'azione

(1) (2)

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 23 novembre 1971, n. 1047.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 10 febbraio 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 117 della L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 341 del 20 luglio 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio.

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