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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 252
Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

(1) (2)

Qualora il figlio nato fuori del matrimonio ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 104, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2)

La precedente rubrica: «Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima» è stata così sostituita dall'attuale dall'art. 23, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(3)

La parola: «naturale» è stata così sostituita dalle attuali: «nato fuori del matrimonio» dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(4)

La parola: «naturale» è stata così sostituita dalle attuali: «nato fuori del matrimonio» dall'art. 23, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(5)

Le parole: «e dei figli legittimi» sono state così sostituite dalle attuali: «convivente e degli altri figli» dall'art. 23, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(6)

Le parole: «genitore naturale» sono state così sostituite dall'attuale: «genitore» dall'art. 23, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(7)

Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(8)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 23, comma 1, lett. d), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(9)

La parola fra parentesi quadrata è stata soppressa dall'art. 23, comma 1, lett. e), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(10)

Questo comma è stato inserito dall'art. 23, comma 1, lett. f), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

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