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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 269
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

(1)

La paternità e la maternità naturale(2) possono essere giudizialmente dichiarate...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 113, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia e del quale l'art. 232 dispone:

«232. Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonché alle azioni previste dall'art. 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della entrata in vigore».

(2)

La parola fra parentesi quadrate è stata soppressa dall'art. 30, comma 2, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

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