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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 250
Riconoscimento

(1)

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 102, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia e della quale gli artt. 230 e 231 dispongono:

«230. Le disposizioni della presente legge relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.

«Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni della presente legge.

«Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con convenzione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione».

«231. Nel caso di riconoscimento di minori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino affiliati od affidati a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431 (adozione speciale), il tribunale per i minorenni decide in ordine all'affidamento, tenendo conto dell'interesse morale e materiale del minore».

L'art. 12 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, ha poi disposto: «Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio».

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), della L. 10 dicembre 2012, n. 219.

(3)

Le parole: «sedici anni» sono state così sostituite dalle attuali: «quattordici anni» dall'art. 1, comma 2, lett. b), della L. 10 dicembre 2012, n. 219.

(4)

Le parole: «sedici anni» sono state così sostituite dalle attuali: «quattordici anni» dall'art. 1, comma 2, lett. c), della L. 10 dicembre 2012, n. 219.

(5)

Questo comma è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«ll consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262».

(6)

Le parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 2, lett. e), della L. 10 dicembre 2012, n. 219.

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