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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2296
Pubblicazione

L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata (2703) dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico (...

Note:
(1)

Si veda l'art. un. della L. 13 marzo 1980, n. 73, che dispone:

«1. Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui all'art. 2671 del codice civile decorrono dalla data del deposito effettuato a norma dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

«2. Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero per i quali sia prevista al pubblicità nel registro delle imprese, i termini decorrono dalla data stabilita nel comma 1, ma il deposito per l'iscrizione deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo al compimento dell'atto».

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