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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2220
Conservazione delle scritture contabili

(1)

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (2214, ...

Note:
(1)

Si veda l'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, così come modificato dall'

D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. Provvedimento non presente in banca dati.
art. 42 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, contenente norme integrative e correttive, e dall'
D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Provvedimento non presente in banca dati.
art. 10 quinquies D.L. 2 marzo 1989, n. 69
, disposizioni urgenti in materia di imposte, convertito, con modificazioni, nella
L. 27 aprile 1989, n. 154. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 27 aprile 1989, n. 154
, che dispone:

«22. (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

«Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

«Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

«Con decreti del Ministero per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività».

(2)

Comma aggiunto dall'art. 7 bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella

L. 8 agosto 1994, n. 489. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 8 agosto 1994, n. 489. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che le disposizioni di questo comma si applichino a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.

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