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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2219
Tenuta della contabilità

(1)

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria...

Note:
(1)

Si veda anche l'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570, è stato dettato il regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile relativamente agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, ai soli effetti fiscali.

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