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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2233
Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (1657,...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella

L. 4 agosto 2006, n. 248. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 4 agosto 2006, n. 248. Il comma previgente così disponeva: «Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni».

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