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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2279
Divieto di nuove operazioni

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente (1292 ss.) per gli affari intrapresi (...

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