News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2295
Atto costitutivo

L'atto costitutivo della società deve indicare:

1) il cognome e il nome, il nome del padre (1), il...

Note:
(1)

A norma dell'art. 2 della L. 31 ottobre 1955, n. 1064, l'indicazione della paternità deve essere omessa. L'art. 3 della legge citata stabilisce che in luogo della paternità sia indicato il luogo e la data di nascita.

(2)

L'indicazione della razza è stata soppressa dal D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?