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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2274
Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione (29, ...

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