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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2242
Vitto, alloggio e assistenza

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica .

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di...

Note:
(1)

Si vedano l'art. 35, n. 3 lett. d) della L. 30 aprile 1969, n. 153, revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale; e il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

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