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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1791
Nota di pegno

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

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