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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1787
Responsabilità dei magazzini generali

I magazzini generali (1) sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo (1695) o...

Note:
(1)

Si vedano, per la normativa al riguardo: R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290, ordinamento dei magazzini generali, convertito nella L. 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni; R.D. 16 gennaio 1927, n. 126, regolamento generale sull'ordinamento dei magazzini generali, e successive modificazioni; D.L.vo 9 novembre 1990, n. 376, riordinamento della disciplina doganale relativa ai magazzini generali contenuta nel regolamento approvato con R.D. 16 gennaio 1927, n. 126.

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