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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1750
Durata del contratto o recesso

(1) (2)

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. A norma dell'art. 6, primo comma, dello stesso provvedimento la presente disposizione si applica ai contratti già in corso alla data del 1o gennaio 1990, a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Il testo precedente disponeva: «(Recesso dal contratto). Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso all'altra nel termine stabilito dalle norme corporative o dagli usi.

«Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità».

(2)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. A norma dell'art. 6, primo comma, dello stesso provvedimento la presente disposizione si applica ai contratti già in corso alla data del 1o gennaio 1990, a decorrere dal 1o gennaio 1994.

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