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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1746
Obblighi dell'agente

Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65.

(2)

Le parole: «ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736» sono state inserite dall'art. 28, comma 1, della L. 21 dicembre 1999, n. 526.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 28, comma 2, della L. 21 dicembre 1999, n. 526.

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