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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1764
Sanzioni

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5 a € 516 ...

Note:
(1)

L'art. 8 della L. 3 febbraio 1989, n. 39, modifiche ed integrazioni alla

L. 21 marzo 1958, n. 253. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore, così come modificato dall'
L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
art. 1, comma 47, della L. 27 dicembre 2006, n. 296
, dispone:

«8. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

«A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile.

«La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge».

La legge 7 marzo 1996, n. 108, ha istituito l'albo per l'iscrizione di coloro che esercitano attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari ed all'art. 16, commi 7, 8 e 9, dispone:

«7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329.

«8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.

«9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con la reclusione da due a quattro anni».

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