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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1783
Responsabilità per le cose portate in albergo

(1)

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 10 giugno 1978, n. 316, ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

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