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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1784
Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

(1)

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

1) quando le cose...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 10 giugno 1978, n. 316, ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

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