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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 946
Alveo abbandonato

(1)

Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, citata.

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