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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 937
Opere fatte da un terzo con materiali altrui

Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli (948), previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza...

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