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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 942
Terreni abbandonati dalle acque correnti

(1)

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, recante norme per la tutela ambientale delle aree demaniali.

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