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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 908
Scarico delle acque piovane

Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.

Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in...

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 63 ss., 93 ss., R.D. 25 luglio 1904, n. 523, T.U. delle leggi sulle opere idrauliche.

(2)

Si vedano artt. 63 ss., 93 ss., R.D. 25 luglio 1904, n. 523, T.U. delle leggi sulle opere idrauliche.

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