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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 915
Riparazione di sponde e argini

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli,...

Note:
(1)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «tribunale» dall'art. 149 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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