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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 930
Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede gli € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

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