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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 923
Cose suscettibili di occupazione

Le cose mobili (812) che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di...

Note:
(1)

Si veda l'art. 1, comma 1, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che dispone:

«La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale».

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