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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 926
Migrazione di colombi, conigli e pesci

I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode (923).

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