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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 374
Autorizzazione del giudice tutelare

(1)

alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 7, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare)

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare (344, 377; 43, 45 att.):

1). acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

2). riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche (2883, 2885) o allo svincolo di pegni (2794), assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3). accettare eredità (471) o rinunciarvi (519 ss.), accettare donazioni (782 ss., 793 ss.) o legati (6491, 671) soggetti a pesi o a condizioni (668, 671);

4). fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5). promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera (1171; 688 ss. c.p.c.) o di danno temuto (1172; 688 ss. c.p.c.), di azioni possessorie (1168 ss.) o di sfratto (657 ss. c.p.c.) e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi (669 bis ss. c.p.c.).».

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