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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 320
Rappresentanza e amministrazione

(1)

I genitori congiuntamente (316), o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 143, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2)

La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 44, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(3)

Le parole: «, fino alla maggiore età o all'emancipazione,» sono state inserite dall'art. 44, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(4)

Si vedano gli artt. 375, 394, 397, 424, 427, 460, 493, 531, 1350 nn. 8, 9, 12, 1572, 1708, 2204, 2260, 2298, 2384; 35 l. fall.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«L'esercizio di una impresa commerciale (2195, 2198) non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale (38 att.) su parere del giudice tutelare (344). Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198, 2294) ».

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