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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 316
Responsabilità genitoriale

(1)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 39 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(2)

Le parole: «e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 4, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(3)

Le parole: «, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne,» sono state inserite dall'art. 1, comma 4, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(4)

Le parole: «suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio» sono state così sostituite dalle attuali: «tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio» dall'art. 1, comma 4, lett. a), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

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