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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 311
Manifestazione del consenso

(1)

Il consenso dell'adottante e dell'adottato o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza...

Note:
(1)

Articolo così modificato dall'art. 3, L. 5 giugno 1967, n. 431, disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, che ha soppresso l'originario secondo comma, qui non riportato. A norma dell'art. 3 della stessa legge, per l'adozione è competente il tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.

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