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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 332
Reintegrazione nella responsabilità genitoriale

(1) (2) (2)

Il giudice ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 154, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2)

La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 51 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(3)

A norma dell'art. 38, primo comma, att., la competenza appartiene al tribunale per i minorenni.

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