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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 328
Nuove nozze

(1)

Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e...

Note:
(1)

Articolo cosi sostituito dall'art. 151, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

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