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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 322
Inosservanza delle disposizioni precedenti

(1)

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 145, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2)

La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 46 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

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