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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 336
Legittimazione ad agire

(1) (2)

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 157, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2)

La precedente rubrica: «Procedimento» è stata così sostituita dalla attuale: «Legittimazione ad agire» dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 4), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(3)

Le parole: «, del curatore speciale se già nominato» sono state inserite dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 52 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(5)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(6)

Le parole: «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «I genitori» dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(7)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 37, comma 3, della L. 28 marzo 2001, n. 149.

(8)

Le parole fra parentesi quadrate sono state abrogate dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

(9)

Si veda l'art. 1 del D.L. 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, nella L. 2 agosto 2002, n. 175, che così dispone:

«1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003 , ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

«2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003 , ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240».

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