
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 253
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscono determinate forme di pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.