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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 223 terdecies
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

(1)

Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223 ...

Note:
(1)

Questo articolo, inserito dall'art. 9, comma 2, lett. b), del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è stato così sostituito dall'

D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310. Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.
art. 37 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.

Si riporta il testo precedente:

«223 terdecies. Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.

«Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001».

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